Gabriele Panariello

Dedalo Consulting Srl: la solidità di un modello che trasforma i crediti fiscali in valore reale

Il fatturato al 30 settembre 2025 raggiunge quota 7,5 milioni di euro, con un incremento del 275% rispetto allo stesso periodo del 2024. In parallelo, il numero dei clienti cresce del 91,67%, mentre le operazioni di consulenza passano da 300 a 575 in un solo anno. Risultati che testimoniano la solidità di una struttura giovane ma altamente tecnica, in grado di coniugare rigore documentale, velocità operativa e un approccio consulenziale fondato su trasparenza e sicurezza giuridica.

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Dedalo Consulting Srl: la solidità di un modello che trasforma i crediti fiscali in valore reale

“In un contesto normativo complesso e in continua evoluzione, il nostro obiettivo è semplificare la vita alle imprese, alle banche e ai professionisti,” spiega Gabriele Panariello, Amministratore Delegato di Dedalo Consulting. “Abbiamo costruito un modello fondato sulla fiducia e sul controllo, dove ogni operazione è tracciata, verificata e sostenuta da una documentazione inattaccabile”.

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Dedalo Consulting, nei primi nove mesi 2025 fatturato a 75 milioni

“Abbiamo scelto di costruire un sistema che non si limita a intermediare crediti,” sottolinea Giovanni Minella, Presidente del CdA. “Vogliamo essere un punto di riferimento per la sicurezza, la trasparenza e la creazione di valore condiviso, elementi che oggi fanno la differenza tra una consulenza qualsiasi e una partnership di fiducia”.

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Dedalo Consulting Srl: la solidità di un modello che trasforma i crediti fiscali in valore reale

Questo modello di collaborazione sinergica consente ai professionisti di consolidare la loro autorevolezza, mentre Dedalo garantisce strumenti operativi e know-how tecnico in grado di ottimizzare ogni transazione, sia per le imprese che per realtà del settore terziario e finanziario.

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Dedalo Consulting, fatturato e clienti in crescita

Nel corso dell’anno la società ha ampliato in modo significativo la propria gamma di servizi dedicati alla cessione dei crediti fiscali, introducendo soluzioni ancora più efficienti e in grado di gestire anche le casistiche più complesse. È stato inoltre attivato il servizio di apposizione del visto di conformità, rafforzando l’offerta a supporto dell’esigenza crescente di rigore documentale e rapidità nei flussi finanziari.

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Il caso Brescia Calcio: una lezione di compliance fiscale sull’uso dei crediti d’imposta

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello Il recente caso che ha coinvolto il Brescia Calcio rappresenta un campanello d’allarme per tutte le realtà imprenditoriali, non solo nel mondo sportivo. Secondo quanto emerso, il club lombardo sarebbe sotto indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Procura Federale FIGC per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta ritenuti inesistenti, per un ammontare complessivo di circa 1,4 milioni di euro. La conseguenza potrebbe essere una penalizzazione di 4 punti in classifica, oltre alle sanzioni amministrative e penali connesse. La vicenda mette in luce una criticità rilevante: l’impiego scorretto o non verificato di crediti fiscali può avere impatti devastanti in termini di responsabilità patrimoniale, reputazionale e, nei casi più gravi, anche penale. L’importanza della due diligence sui crediti d’imposta Il sistema dei crediti d’imposta è uno strumento strategico di sostegno pubblico all’economia, ma il suo utilizzo richiede un’accurata verifica della legittimità, tracciabilità e documentazione del credito stesso. Ogni soggetto, sia esso un’impresa o un’associazione sportiva, che intenda utilizzare tali crediti in compensazione, ha il dovere di: Best practices per un utilizzo conforme Una gestione prudente dei crediti d’imposta dovrebbe sempre prevedere: Conclusione Il caso Brescia Calcio è emblematico di una tendenza crescente: l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verso comportamenti elusivi o negligenti nella gestione dei crediti fiscali. In un contesto normativo complesso e in continua evoluzione, la compliance fiscale non è più un’opzione, ma una responsabilità imprescindibile. Le imprese sono chiamate a dotarsi di procedure interne di controllo, documentazione tracciabile e assistenza specialistica per tutelarsi da errori che, come dimostrato, possono avere conseguenze rilevanti sotto tutti i profili: economico, sportivo, reputazionale e giuridico.

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Bonus edilizi: pagamenti anticipati, titoli edilizi tardivi e profili di responsabilità penale

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello Alla luce dei numerosi chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate e da recenti pronunce della Corte di Cassazione, è sempre più evidente quanto la precisione formale e la tracciabilità dei flussi finanziari siano elementi imprescindibili per la corretta fruizione dei bonus edilizi, tanto sotto il profilo fiscale quanto penale. L’emissione tempestiva delle fatture, la corretta imputazione temporale dei bonifici, la disponibilità di un titolo edilizio idoneo e l’effettiva esecuzione dei lavori rappresentano presupposti essenziali e inscindibili. 1. Pagamenti e fatture prima della SCIA o CILAS: quando sono validi È pacificamente ammesso, secondo la circolare n. 13/E del 2019, che alcune tipologie di spesa connesse ai bonus edilizi possano essere sostenute anche prima della presentazione della pratica edilizia (CILA, SCIA, PdC). In particolare, rientrano in questa categoria le spese per: Tuttavia, è fondamentale che tali spese siano strettamente riferibili a interventi agevolabili e che le relative fatture siano correttamente emesse come acconti, evitando qualsiasi indicazione che possa far presumere la conclusione dei lavori in assenza del necessario titolo edilizio. 2. Detrazione ammessa anche con lavori non ancora iniziati Come chiarito da Eutekne e confermato dalla circolare n. 28/E del 2022 e dalla n. 17/E del 2023, la detrazione fiscale per bonus edilizi è riconosciuta al momento del pagamento per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, anche se i lavori non sono ancora stati avviati. Tuttavia, resta essenziale che: Questa impostazione tutela il contribuente nei casi di incertezza normativa sulle proroghe, ma richiede una scrupolosa documentazione del collegamento tra spesa e intervento effettivamente realizzato. 3. Rischi penali per crediti fittizi: l’orientamento della Cassazione L’attenzione al rispetto delle regole non è solo fiscale, ma anche penale. La sentenza n. 40015/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di crediti d’imposta inesistenti, anche in assenza di compensazione, integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.). È sufficiente, infatti, la produzione di fatture false o riferite a lavori mai eseguiti per: Tale posizione, più severa rispetto all’ipotesi di indebita percezione (art. 316-ter c.p.), si giustifica con l’effetto distorsivo e fraudolento che simili condotte producono sull’ordinamento pubblico e sui meccanismi di sostegno fiscale. 4. Considerazioni conclusive La corretta sequenza temporale tra pagamento, emissione fattura e presentazione del titolo edilizio, seppur articolata, è oggi ampiamente disciplinata da circolari, interpelli e prassi consolidate. È possibile sostenere alcune spese in anticipo, ma ciò richiede: Nel contesto attuale, ove l’Amministrazione finanziaria opera controlli sempre più mirati e in coordinamento con l’autorità giudiziaria, una minima irregolarità documentale può evolvere da errore formale a fattispecie penalmente rilevante. La trasparenza e la coerenza tra tutti i documenti coinvolti sono, quindi, non solo un requisito per il riconoscimento delle detrazioni, ma anche uno strumento di tutela contro sanzioni e contestazioni.

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Superbonus e sconto in fattura: rilevanza della corretta compilazione delle fatture ai fini del beneficio fiscale

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello Superbonus e sconto in fattura: rilevanza della corretta compilazione delle fatture ai fini del beneficio fiscale L’evoluzione normativa e interpretativa connessa al Superbonus e alla modalità alternativa di fruizione tramite sconto in fattura ha posto in evidenza la necessità di rispettare rigorosamente specifici requisiti formali nella compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche, pena la decadenza dall’agevolazione. Numerose risposte a interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché chiarimenti contenuti in circolari e pubblicazioni tecniche, hanno confermato un orientamento formale e rigoroso in merito. 1. Obbligo di indicazione dello sconto in ciascuna fattura Come ribadito nella Circolare n. 19/E del 2022, lo sconto in fattura deve essere correttamente applicato e espressamente indicato in ogni documento fiscale, sia in acconto che a saldo. La nota 18 della circolare specifica che lo sconto, anche se parziale, deve risultare per ciascuna fattura, al fine di assicurare trasparenza e tracciabilità dell’opzione esercitata. 2. Fatturazione errata e possibilità di correzione Con la Risposta n. 146/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un caso in cui lo sconto era stato erroneamente indicato nel corpo della fattura anziché evidenziato a valle del totale, con rischio di neutralizzazione dell’importo e conseguente compromissione del diritto al 110%. L’Amministrazione ha chiarito che l’emissione tardiva di note di variazione non è sufficiente a sanare l’errore, qualora la fattura non sia stata trasmessa tempestivamente al Sistema di Interscambio (SdI) entro i termini ordinari. 3. Sconto in fattura su fatture di saldo: validità e limiti Le Risposte n. 238/2023 e n. 247/2023 affrontano fattispecie in cui il fornitore ha applicato lo sconto solo sulla fattura di saldo, omettendolo sulle precedenti di acconto. L’Agenzia ha ribadito che tale modalità non è conforme all’impostazione formale richiesta, secondo cui lo sconto deve essere applicato su ogni documento. Tuttavia, laddove l’opzione per lo sconto sia chiaramente disciplinata nel contratto e risulti evidente dal confronto tra fatture, bonifici parlanti e documentazione integrativa, è possibile evitare la decadenza, a condizione che non vi sia stata fruizione diretta della detrazione. 4. Tempestività della trasmissione al SdI Un ulteriore elemento di criticità evidenziato nella pubblicazione NT+ Fisco (ottobre 2024) riguarda la tempestività della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio. Nel caso analizzato, la trasmissione tardiva – oltre i termini di legge – ha compromesso la validità delle fatture ai fini della fruizione del 110%, rendendo non sufficiente il successivo ravvedimento operoso. 5. Riconciliazione documentale e strumenti correttivi Nei casi in cui l’errore sia solo formale e non abbia inciso sul contenuto economico né sull’informazione trasmessa all’Agenzia, è possibile ricorrere a strumenti correttivi quali: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;Integrazione extra-contabile alla fattura originaria;PEC di segnalazione di errore formale (secondo la procedura illustrata nella Circolare 33/E/2022). Queste modalità sono ammissibili a condizione che vi sia coerenza tra contratto, fatture e pagamenti, e che la detrazione non sia stata fruita direttamente dal committente. Conclusioni L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente adottato un approccio formalistico nella gestione dello sconto in fattura, ritenendo essenziale la corretta compilazione di ogni singola fattura e la puntuale trasmissione al SdI. La presenza di errori – anche apparentemente minori – nella rappresentazione dello sconto può compromettere il riconoscimento dell’agevolazione, soprattutto se non sanati tempestivamente.Alla luce della complessità del quadro normativo e della rigidità interpretativa, si raccomanda a imprese, tecnici e consulenti fiscali di operare con la massima attenzione formale e documentale, adottando modelli standardizzati di fatturazione e conservando con cura ogni elemento utile alla ricostruzione delle operazioni ai fini di eventuali controlli.

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Superbonus 110%: obblighi formali e implicazioni fiscali legate alla corretta presentazione della CILAS

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello L’evoluzione normativa e interpretativa sul Superbonus 110%, a partire dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ha introdotto requisiti formali sempre più stringenti, in particolare con riferimento alla presentazione della CILAS(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus), obbligatoria per la maggior parte degli interventi edilizi agevolati. L’omissione o l’irregolare presentazione di tale documentazione può determinare la decadenza dal beneficio fiscale, come chiarito da recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate e dalla prassi tecnica consolidata. 1. Il contesto normativo: dal Decreto Semplificazioni alla Legge di Bilancio 2023 Con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito nella Legge n. 108/2021, è stato introdotto l’obbligo della CILAS per tutti gli interventi che non comportano demolizione e ricostruzione, rendendo non più sufficiente la presentazione della SCIA o del Permesso di Costruire (PdC) per accedere al Superbonus. Il modello standardizzato di CILAS è stato reso obbligatorio a partire dal 5 agosto 2021 (Accordo Conferenza Unificata n. 88/CU). 2. Le cause di decadenza dal beneficio fiscale Secondo quanto disposto dall’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e ribadito nella Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del Superbonus decade nei seguenti casi: La mancata presentazione della CILAS comporta, quindi, la perdita totale del diritto alla detrazione del 110%, anche qualora sia stata regolarmente presentata una SCIA dopo il 5 agosto 2021. 3. Regime transitorio e casi di esclusione La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 894) ha introdotto una disciplina transitoria, applicabile solo in presenza di condizioni tassative: In mancanza di tali requisiti, non è possibile mantenere la detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023, che si riduce al 90% o meno in base all’anno e al tipo di soggetto beneficiario. 4. SCIA e PdC: validità edilizia ma non fiscale Come evidenziato nella dottrina tecnica e nelle analisi interpretative più recenti, la presentazione della SCIA o del Permesso di Costruire resta valida dal punto di vista urbanistico. Tuttavia, non è sufficiente per accedere al Superbonus, a meno che non sia integrata da una CILAS conforme al modello standardizzato introdotto nel 2021. 5. Considerazioni conclusive La corretta presentazione della CILAS costituisce un presupposto essenziale per la fruizione del Superbonus. L’eventuale assenza di tale documento, anche in presenza di un diverso titolo edilizio formalmente valido, preclude l’accesso all’aliquota agevolata del 110%, con conseguente obbligo di restituzione dei benefici fiscali eventualmente fruiti. Alla luce della rigidità del regime normativo e della posizione formalistica dell’Amministrazione finanziaria, è essenziale che professionisti, committenti e tecnici incaricati verifichino con attenzione la coerenza tra la pratica edilizia presentata e la tipologia di intervento agevolato, al fine di evitare future contestazioni in sede di controllo o accertamento.

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CILAS e decadenza dal Superbonus: rilevanza della Sezione F e implicazioni fiscali

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello Con la risposta a interpello n. 122/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla decadenza dal beneficio fiscale del Superbonus 110% in caso di omessa compilazione della Sezione F della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus (c.d. CILAS). Tale posizione, seppur aderente alla lettera della norma, ha sollevato dubbi interpretativi e criticità operative, in particolare per quanto concerne la distinzione tra omissione ed errore nella compilazione della suddetta sezione. 1. Quadro normativo di riferimento L’art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), richiede che, ai fini dell’ammissibilità al Superbonus, la CILAS contenga l’indicazione degli estremi del titolo edilizio che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento, oppure l’attestazione che la costruzione è antecedente al 1° settembre 1967. Tali informazioni devono essere riportate nella Sezione F della CILAS, denominata “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. 2. Esito dell’interpello n. 122/2025 Nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha confermato che la mancata compilazione della Sezione F comporta la decadenza dal Superbonus, anche qualora l’immobile sia legittimo e tale legittimità sia documentabile con atti successivi. L’Amministrazione ha infatti richiamato il tenore letterale della norma, che configura l’inserimento di tali attestazioni come requisito essenziale per l’accesso all’aliquota maggiorata del 110%. Tuttavia, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di fruire dei bonus edilizi ordinari (c.d. bonus “minori”) – come Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus o Sismabonus – qualora ne ricorrano i presupposti, anche in presenza di omissioni nella Sezione F della CILAS. 3. Omissione vs errore: riflessioni interpretative L’Agenzia non si è espressa in modo definitivo in merito all’ipotesi di errore materiale nella compilazione della Sezione F, lasciando spazio a incertezze operative. Secondo autorevole dottrina, si potrebbe ritenere che la decadenza dal beneficio riguardi esclusivamente i casi di omessa compilazione, e non quelli in cui siano presenti inesattezze sanabili, riconducibili alla categoria degli errori formali. In tale prospettiva, eventuali errori di inserimento nella Sezione F potrebbero essere corretti mediante comunicazione integrativa (es. tramite PEC al Comune), senza determinare automaticamente la perdita dell’agevolazione, fermo restando l’onere della prova a carico del contribuente. 4. Necessità di un chiarimento ufficiale La differenza tra omissione e errore merita un chiarimento normativo o interpretativo ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria. In assenza di un orientamento chiaro, gli operatori (tecnici, contribuenti e professionisti fiscali) si trovano in una posizione di incertezza, con il rischio di contenzioso e revoca del beneficio in fase di controllo. Conclusioni La risposta n. 122/2025 conferma l’approccio formalistico dell’Amministrazione in materia di Superbonus e ribadisce la centralità della Sezione F della CILAS quale elemento essenziale per l’accesso all’agevolazione del 110%. Alla luce della rilevanza fiscale della dichiarazione in essa contenuta, è fondamentale prestare estrema attenzione alla compilazione di tale sezione, valutando con tempestività eventuali errori e adottando misure correttive documentabili. In attesa di ulteriori indicazioni ufficiali, si raccomanda un approccio prudenziale e una verifica rigorosa dei contenuti della CILAS prima del suo invio, anche mediante l’ausilio di check-list professionali e confronto con l’ufficio tecnico comunale competente.

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