Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
L’evoluzione normativa e interpretativa sul Superbonus 110%, a partire dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ha introdotto requisiti formali sempre più stringenti, in particolare con riferimento alla presentazione della CILAS(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus), obbligatoria per la maggior parte degli interventi edilizi agevolati. L’omissione o l’irregolare presentazione di tale documentazione può determinare la decadenza dal beneficio fiscale, come chiarito da recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate e dalla prassi tecnica consolidata.
1. Il contesto normativo: dal Decreto Semplificazioni alla Legge di Bilancio 2023
Con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito nella Legge n. 108/2021, è stato introdotto l’obbligo della CILAS per tutti gli interventi che non comportano demolizione e ricostruzione, rendendo non più sufficiente la presentazione della SCIA o del Permesso di Costruire (PdC) per accedere al Superbonus. Il modello standardizzato di CILAS è stato reso obbligatorio a partire dal 5 agosto 2021 (Accordo Conferenza Unificata n. 88/CU).
2. Le cause di decadenza dal beneficio fiscale
Secondo quanto disposto dall’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e ribadito nella Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del Superbonus decade nei seguenti casi:
- Mancata presentazione della CILAS;
- Interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
- Assenza degli estremi del titolo edilizio o attestazione alternativa;
- Non veridicità delle asseverazioni presentate.
La mancata presentazione della CILAS comporta, quindi, la perdita totale del diritto alla detrazione del 110%, anche qualora sia stata regolarmente presentata una SCIA dopo il 5 agosto 2021.
3. Regime transitorio e casi di esclusione
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 894) ha introdotto una disciplina transitoria, applicabile solo in presenza di condizioni tassative:
- Presentazione della CILAS entro il 25 novembre o il 31 dicembre 2022, a seconda dei casi;
- Adozione della delibera assembleare entro il 18 novembre 2022 (per condomìni);
- Per interventi comportanti demolizione e ricostruzione, presentazione dell’istanza per il titolo edilizio entro il 31 dicembre 2022.
In mancanza di tali requisiti, non è possibile mantenere la detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023, che si riduce al 90% o meno in base all’anno e al tipo di soggetto beneficiario.
4. SCIA e PdC: validità edilizia ma non fiscale
Come evidenziato nella dottrina tecnica e nelle analisi interpretative più recenti, la presentazione della SCIA o del Permesso di Costruire resta valida dal punto di vista urbanistico. Tuttavia, non è sufficiente per accedere al Superbonus, a meno che non sia integrata da una CILAS conforme al modello standardizzato introdotto nel 2021.
5. Considerazioni conclusive
La corretta presentazione della CILAS costituisce un presupposto essenziale per la fruizione del Superbonus. L’eventuale assenza di tale documento, anche in presenza di un diverso titolo edilizio formalmente valido, preclude l’accesso all’aliquota agevolata del 110%, con conseguente obbligo di restituzione dei benefici fiscali eventualmente fruiti.
Alla luce della rigidità del regime normativo e della posizione formalistica dell’Amministrazione finanziaria, è essenziale che professionisti, committenti e tecnici incaricati verifichino con attenzione la coerenza tra la pratica edilizia presentata e la tipologia di intervento agevolato, al fine di evitare future contestazioni in sede di controllo o accertamento.

