Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
Con la risposta a interpello n. 122/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla decadenza dal beneficio fiscale del Superbonus 110% in caso di omessa compilazione della Sezione F della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus (c.d. CILAS).
Tale posizione, seppur aderente alla lettera della norma, ha sollevato dubbi interpretativi e criticità operative, in particolare per quanto concerne la distinzione tra omissione ed errore nella compilazione della suddetta sezione.
1. Quadro normativo di riferimento
L’art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), richiede che, ai fini dell’ammissibilità al Superbonus, la CILAS contenga l’indicazione degli estremi del titolo edilizio che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento, oppure l’attestazione che la costruzione è antecedente al 1° settembre 1967.
Tali informazioni devono essere riportate nella Sezione F della CILAS, denominata “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”.
2. Esito dell’interpello n. 122/2025
Nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha confermato che la mancata compilazione della Sezione F comporta la decadenza dal Superbonus, anche qualora l’immobile sia legittimo e tale legittimità sia documentabile con atti successivi. L’Amministrazione ha infatti richiamato il tenore letterale della norma, che configura l’inserimento di tali attestazioni come requisito essenziale per l’accesso all’aliquota maggiorata del 110%.
Tuttavia, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di fruire dei bonus edilizi ordinari (c.d. bonus “minori”) – come Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus o Sismabonus – qualora ne ricorrano i presupposti, anche in presenza di omissioni nella Sezione F della CILAS.
3. Omissione vs errore: riflessioni interpretative
L’Agenzia non si è espressa in modo definitivo in merito all’ipotesi di errore materiale nella compilazione della Sezione F, lasciando spazio a incertezze operative. Secondo autorevole dottrina, si potrebbe ritenere che la decadenza dal beneficio riguardi esclusivamente i casi di omessa compilazione, e non quelli in cui siano presenti inesattezze sanabili, riconducibili alla categoria degli errori formali.
In tale prospettiva, eventuali errori di inserimento nella Sezione F potrebbero essere corretti mediante comunicazione integrativa (es. tramite PEC al Comune), senza determinare automaticamente la perdita dell’agevolazione, fermo restando l’onere della prova a carico del contribuente.
4. Necessità di un chiarimento ufficiale
La differenza tra omissione e errore merita un chiarimento normativo o interpretativo ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria. In assenza di un orientamento chiaro, gli operatori (tecnici, contribuenti e professionisti fiscali) si trovano in una posizione di incertezza, con il rischio di contenzioso e revoca del beneficio in fase di controllo.
Conclusioni
La risposta n. 122/2025 conferma l’approccio formalistico dell’Amministrazione in materia di Superbonus e ribadisce la centralità della Sezione F della CILAS quale elemento essenziale per l’accesso all’agevolazione del 110%. Alla luce della rilevanza fiscale della dichiarazione in essa contenuta, è fondamentale prestare estrema attenzione alla compilazione di tale sezione, valutando con tempestività eventuali errori e adottando misure correttive documentabili.
In attesa di ulteriori indicazioni ufficiali, si raccomanda un approccio prudenziale e una verifica rigorosa dei contenuti della CILAS prima del suo invio, anche mediante l’ausilio di check-list professionali e confronto con l’ufficio tecnico comunale competente.

