ITALIA OGGI: Crediti d’imposta a sconto, penalizzati i forfettari
Bonus edilizi, il doppio binario fiscale rischia di creare una tassazione sull’intero importo Crediti d’imposta a sconto, il doppio binario fiscale penalizza i forfettari. Per i lavoratori autonomi in regime ordinario, il costo di acquisto del credito è deducibile per cassa mentre il valore nominale utilizzabile in compensazione è tassato con conseguente effetto finale limitato al margine reale. Tuttavia, nel regime forfettario, l’assenza di deduzione analitica e l’applicazione del principio di omnicomprensività rischiano di determinare una tassazione sull’intero credito, generando disparità di trattamento. Emerge dalle risposte a interpello n. 6 e n. 48 del 2026 dell’Agenzia delle entrate. Il tema dunque è quello dei bonus edilizi e, in particolare, delle implicazioni fiscali connesse all’acquisto dei crediti d’imposta ad essi collegati, soprattutto per i lavoratori autonomi. Per l’Agenzia il costo sostenuto per l’acquisto del credito è deducibile secondo il principio di cassa, al momento del pagamento, mentre il valore nominale del credito utilizzato in compensazione concorre integralmente alla formazione del reddito negli anni di utilizzo. In tal modo, viene di fatto assoggettato a tassazione esclusivamente il differenziale positivo, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto del credito e il suo valore nominale. Diverso è, tuttavia, il quadro per i contribuenti che applicano il regime forfettario. In tale regime, infatti, non è ammessa la deduzione analitica dei costi e il reddito imponibile è determinato tramite coefficienti di redditività definiti su scala variabile in funzione dell’attività svolta e su cui si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari al 15% (ovvero al 5% nei casi previsti). A ciò si aggiunge che, a decorrere dal 2024, trova applicazione anche per il reddito di lavoro autonomo il c.d. principio di omnicomprensività, che amplia la base imponibile includendo tutte le utilità riconducibili all’attività professionale. Dove risiede quindi effetto distorsivo? Nel fatto che nel forfettario si rischia una doppia penalizzazione: impossibilità di dedurre il costo del credito e – contestualmente – possibile tassazione dell’intero valore nominale compensato con una conseguente tassazione non sul profitto ma sul valore lordo creando un’evidente disparità rispetto al regime ordinario. Alla luce di tali criticità, emergono due esigenze interpretative: in primis l’ambito del principio di omnicomprensività per cui è necessario chiarire se l’acquisto dei crediti d’imposta possa considerarsi attività professionale o investimento privato con la conseguenza del divenire reddito imponibile nel primo caso e l’essere escluso dal reddito dichiarato nel secondo. In secondo luogo, qualora tale principio trovi applicazione, vanno chiarite le modalità di tassazione, affinché si eviti la tassazione integrale del credito e il prelievo colpisca esclusivamente il differenziale positivo, in linea con quanto previsto nel regime ordinario. Gabriele Panariello e Giorgio Giacomucci, Partner Dedalo Consulting
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