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ITALIA OGGI: Crediti d’imposta a sconto, penalizzati i forfettari

Bonus edilizi, il doppio binario fiscale rischia di creare una tassazione sull’intero importo Crediti d’imposta a sconto, il doppio binario fiscale penalizza i forfettari. Per i lavoratori autonomi in regime ordinario, il costo di acquisto del credito è deducibile per cassa mentre il valore nominale utilizzabile in compensazione è tassato con conseguente effetto finale limitato al margine reale. Tuttavia, nel regime forfettario, l’assenza di deduzione analitica e l’applicazione del principio di omnicomprensività rischiano di determinare una tassazione sull’intero credito, generando disparità di trattamento. Emerge dalle risposte a interpello n. 6 e n. 48 del 2026 dell’Agenzia delle entrate. Il tema dunque è quello dei bonus edilizi e, in particolare, delle implicazioni fiscali connesse all’acquisto dei crediti d’imposta ad essi collegati, soprattutto per i lavoratori autonomi. Per l’Agenzia il costo sostenuto per l’acquisto del credito è deducibile secondo il principio di cassa, al momento del pagamento, mentre il valore nominale del credito utilizzato in compensazione concorre integralmente alla formazione del reddito negli anni di utilizzo. In tal modo, viene di fatto assoggettato a tassazione esclusivamente il differenziale positivo, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto del credito e il suo valore nominale. Diverso è, tuttavia, il quadro per i contribuenti che applicano il regime forfettario. In tale regime, infatti, non è ammessa la deduzione analitica dei costi e il reddito imponibile è determinato tramite coefficienti di redditività definiti su scala variabile in funzione dell’attività svolta e su cui si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari al 15% (ovvero al 5% nei casi previsti). A ciò si aggiunge che, a decorrere dal 2024, trova applicazione anche per il reddito di lavoro autonomo il c.d. principio di omnicomprensività, che amplia la base imponibile includendo tutte le utilità riconducibili all’attività professionale. Dove risiede quindi effetto distorsivo? Nel fatto che nel forfettario si rischia una doppia penalizzazione: impossibilità di dedurre il costo del credito e – contestualmente – possibile tassazione dell’intero valore nominale compensato con una conseguente tassazione non sul profitto ma sul valore lordo creando un’evidente disparità rispetto al regime ordinario. Alla luce di tali criticità, emergono due esigenze interpretative: in primis l’ambito del principio di omnicomprensività per cui è necessario chiarire se l’acquisto dei crediti d’imposta possa considerarsi attività professionale o investimento privato con la conseguenza del divenire reddito imponibile nel primo caso e l’essere escluso dal reddito dichiarato nel secondo. In secondo luogo, qualora tale principio trovi applicazione, vanno chiarite le modalità di tassazione, affinché si eviti la tassazione integrale del credito e il prelievo colpisca esclusivamente il differenziale positivo, in linea con quanto previsto nel regime ordinario. Gabriele Panariello e Giorgio Giacomucci, Partner Dedalo Consulting

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ITALIA OGGI: Bonus con pari comunicazioni

Interventi su parti private o comuni? Non c’è differenza Bonus edilizi, compilazione della comunicazione dell’opzione ex art. 121 per interventi su parti private come per interventi su parti comuni. Nella prassi operativa afferente ai bonus edilizi, un errore ricorrente, nella presentazione delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione ex art. 121 del decreto Legge 34/2020 (“Decreto Rilancio”), riguarda gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari site in edifici condominiali relativi al c.d. superbonus di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio o ai bonus minori per i quali è possibile esercitare l’opzione. Secondo le indicazioni ufficiali disponibili, la modalità corretta di presentazione della comunicazione per questi interventi sembrerebbe essere la presentazione a cura del possessore (o detentore) della singola unità immobiliare. Ciò premesso, spesso si assiste a comunicazioni presentate dal condominio con indicazione, nel predetto modello, di tutti i subalterni che afferiscono alle singole unità immobiliari che sono state oggetto di quella specifica tipologia di intervento, associando, di conseguenza, a ciascun subalterno l’importo a esso riferibile della spesa totale riportata nel quadro A, con l’indicazione del codice fiscale del possessore o detentore beneficiario della relativa agevolazione. Volendo esemplificare tale ultima circostanza, potrebbe accadere che all’interno di un condominio composto da 8 unità immobiliari su cui viene effettuato, ad esempio, ai fini del superbonus, l’intervento “trainante” di sostituzione della caldaia e, su 6 delle 8 unità immobiliari che lo compongono, l’intervento “trainato” di sostituzione degli infissi. In questo caso, verrebbero presentati solamente due modelli di comunicazione, entrambe a cura del condominio come soggetto beneficiario:(i) la prima, riportando tutte le 8 unità immobiliari coinvolte nell’intervento eseguito sulle parti comuni condominiali;(ii) la seconda, riportando esclusivamente il dettaglio dei 6 subalterni delle singole unità immobiliari e dei corrispondenti beneficiari del superbonus sulle spese relative ai 6 interventi “trainati” suddivise in base a quanto riferibile a ciascun singolo intervento. Ferma restando l’opinione di chi scrive, secondo cui tale modalità non appare corretta in quanto le comunicazioni relative a interventi eseguiti su parti “private”, ossia su singole unità immobiliari e non su parti comuni, dovrebbero essere presentate dai rispettivi possessori o detentori, risulta necessario chiarire la natura dell’errore in esame, vale a dire se esso debba qualificarsi come formale o sostanziale, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6 ottobre 2022. La distinzione in esame assume particolare rilevanza, in quanto le conseguenze operative non sono affatto trascurabili:(i) in presenza di un errore formale, la regolarizzazione può avvenire mediante l’invio di una PEC all’Agenzia delle Entrate per la segnalazione dell’errore, senza effetti sostanziali;(ii) al contrario, in caso di errore sostanziale, la comunicazione deve essere annullata, con conseguente inopponibilità all’Agenzia delle Entrate dell’opzione esercitata. Tale problematica assume ancor più rilievo se si considera che nel contesto normativo attuale, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 2 del d.l. 39/2024, non è più possibile fare ricorso all’istituto della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni di opzione. Pertanto, qualora l’errore in parola si consideri come sostanziale, le comunicazioni, trasmesse entro i termini per l’invio, ma contenenti tale errore sarebbero da considerarsi inefficaci e, soprattutto, non sarebbe più possibile correggerle con il “nefasto” effetto della perdita dell’opzione.

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QUOTIDIANO NAZIONALE: DEDALO CONSULTING DA RECORD: CRESCITA + 300%

LA DEDALO Consulting è nata nel 2023 da un ́idea imprenditoriale di dueventiquattrenni con un obiettivo molto chiaro: il mercato… VITTORIOBELLAGAMBA Finanza e Risparmio I DUE STUDENTI IMPRENDITORI Lasocietà, con sede a Milano, ha registrato una crescita del fatturato di oltreil 300% rispetto all ́anno precedente, consolidando un approccio basatosu analisi dei processi, visione strategica e continuità progettuale. Nellafoto in alto: Gabriele Panariello, co‐fouder di Dedalo Consulting. Qui:Giovanni Minella, co‐fouder di Dedalo Consulting LA DEDALO Consulting ènata nel 2023 da un ́idea imprenditoriale di due ventiquattrenni con un obiettivo molto chiaro: il mercato della consulenza aziendale non ha bisogno di promesse altisonanti, ma di strutture capaci di accompagnare davvero le imprese nei processi di crescita, organizzazione e posizionamento. Dall ́idea imprenditoriale alla costituzione di una solida realtà nel comparto della consulenza il passo è stato estremamente breve. Le radici dei fondatori sono salernitane, il percorso è costruito passo dopo passo, attraverso studio, sperimentazione e un dialogo costante con aziende di settori diversi. È proprio questo approccio artigianale alla consulenza, lontano dalle scorciatoie e dai modelli replicati in serie, ad aver consentito alla società di registrare una crescita di oltre il rispetto all ́anno precedente, dato che fotografa un ́espansione rapida ma soprattutto organica. Il modello Dedalo si fonda su un ́idea precisa di consulenza: non un servizio calato dall ́alto, ma un processo condiviso. Il focus principale è l ́erogazione di servizi di consulenza fiscale e tributaria , legati principalmente alla cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, ma con anche servizi diversi come la finanza agevolata , la Due Diligence fiscale e l ́emissione di visti di conformità. In un contesto economico in cui molte aziende si trovano a navigare tra incertezza, transizioni digitali e pressione competitiva, Dedalo Consulting ha scelto di investire su un approccio fortemente orientato alla concretezza. Ogni progetto parte da un ́analisi profonda dei processi e delle persone, perché ​è questa una delle convinzioni fondanti ​nessuna strategia funziona se non è compatibile con la cultura aziendale che deve sostenerla. Lo sviluppo della società di consulenza è stato reso possibile anche dalla competenza professionale di coloro che sono intrati a far parte del team. “Abbiamo scelto di chiamarci Dedalo perché rappresenta l ́ingegno applicato ai problemi complessi ​ dice il co‐founder Giovanni Minella ​e oggi più che mai le aziende hanno bisogno di consulenza, di visione ma anche di metodo. Il nostro lavoro è costruire percorsi chiari dentro contesti che spesso sono tutt ́altro che semplici, offrendo servizi di consulenza che aiutino le imprese a orientarsi, decidere e crescere in modo strutturato”. Le previsioni di crescita di Dedalo Consulting Srl SB si basano su un modello di consulenza integrata orientato allo sviluppo strategico, supportando imprese di diversi settori nelle scelte fiscali, tributarie e tecnico‐strategiche.

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Cessione del credito da bonus edilizi da parte di soggetti privati: inquadramento normativo e operatività

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello La possibilità per i contribuenti di cedere i crediti d’imposta maturati a seguito di interventi edilizi agevolati rappresenta uno degli strumenti più rilevanti introdotti dal legislatore per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Sebbene il quadro normativo sia stato oggetto di numerosi interventi, la cessione del credito da parte di soggetti privatiè tuttora ammessa in specifici casi e con vincoli ben definiti. 1. Riferimenti normativi La disciplina della cessione del credito trova fondamento negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha introdotto la possibilità per i beneficiari di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per: Successivi decreti (D.L. n. 157/2021, D.L. n. 11/2023) hanno tuttavia limitato progressivamente la cedibilità, pur mantenendo aperti margini di operatività per i privati. 2. Soggetti privati ammessi alla cessione Possono accedere alla cessione del credito i contribuenti persone fisiche che sostengono le spese per interventi rientranti nei seguenti bonus edilizi: È tuttavia necessario che: 3. Limiti alla cedibilità nel 2025 A partire dal D.L. n. 11/2023, la cessione del credito è ammessa solo in presenza di spese sostenute e comunicate prima di specifiche scadenze (in particolare il 17 febbraio 2023 per il Superbonus salvo eccezioni). Tuttavia, per i crediti già formatisi e comunicati correttamente, i privati possono ancora: Le nuove detrazioni non possono più essere cedute, salvo nei casi specifici previsti per immobili in zone sismiche, edilizia popolare, o lavori avviati entro le scadenze normativamente previste. 4. Adempimenti a carico del privato cedente Il soggetto privato che intende cedere il credito deve: 5. Considerazioni conclusive Sebbene il legislatore abbia progressivamente ristretto la possibilità di cessione del credito, i soggetti privati che hanno maturato crediti legittimi nei termini di legge possono ancora cederli secondo le modalità previste. Tuttavia, è fondamentale che tali operazioni siano supportate da documentazione adeguata e sottoposte a verifiche preventive, anche in considerazione dei profili di responsabilità solidale previsti in capo ai cessionari. Un’attenta consulenza tecnico-fiscale rappresenta, oggi più che mai, un elemento imprescindibile per garantire la regolarità e la sicurezza dell’operazione.

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Abusi edilizi: definizione, classificazione e disciplina normativa

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello Il fenomeno degli abusi edilizi rappresenta una delle principali criticità nel governo del territorio italiano. Si tratta di interventi realizzati in assenza di autorizzazioni, in difformità rispetto ai titoli abilitativi, o in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche. La rilevanza del tema non è solo giuridica, ma anche sociale, economica e ambientale. 1. Che cosa si intende per abuso edilizio Per “abuso edilizio” si intende un’opera eseguita: Gli abusi possono riguardare nuove costruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso, frazionamenti o modifiche strutturali. 2. Classificazione degli abusi edilizi La normativa distingue principalmente tre categorie: Ulteriore distinzione importante è tra: 3. Normativa di riferimento Il principale riferimento normativo è il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), che disciplina: In alcune circostanze, possono applicarsi normative speciali, come la legge sul condono edilizio (L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003), che ha previsto possibilità straordinarie di regolarizzazione. 4. Conseguenze giuridiche e patrimoniali Gli abusi edilizi comportano: Un immobile abusivo non può essere legittimamente oggetto di interventi agevolati o di mutui ipotecari, se non regolarizzato. 5. La questione dell’abuso nel dibattito attuale Nel 2025, il tema dell’abusivismo torna al centro dell’agenda pubblica per tre motivi: Tuttavia, ogni ipotesi di regolarizzazione straordinaria incontra forti resistenze, poiché rischia di legittimare pratiche di elusione delle regole. Conclusioni Il contrasto agli abusi edilizi richiede una strategia integrata tra controllo del territorio, digitalizzazione delle pratiche edilizie e responsabilità amministrativa. Allo stesso tempo, è necessaria una riflessione su una disciplina più chiara e proporzionata per distinguere le violazioni formali da quelle sostanziali, senza compromettere la legalità e la sicurezza del patrimonio costruito.

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