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Cessione del credito da bonus edilizi da parte di soggetti privati: inquadramento normativo e operatività

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello

La possibilità per i contribuenti di cedere i crediti d’imposta maturati a seguito di interventi edilizi agevolati rappresenta uno degli strumenti più rilevanti introdotti dal legislatore per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Sebbene il quadro normativo sia stato oggetto di numerosi interventi, la cessione del credito da parte di soggetti privatiè tuttora ammessa in specifici casi e con vincoli ben definiti.


1. Riferimenti normativi

La disciplina della cessione del credito trova fondamento negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha introdotto la possibilità per i beneficiari di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per:

  • un contributo sotto forma di sconto in fattura;
  • la cessione del credito a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Successivi decreti (D.L. n. 157/2021, D.L. n. 11/2023) hanno tuttavia limitato progressivamente la cedibilità, pur mantenendo aperti margini di operatività per i privati.


2. Soggetti privati ammessi alla cessione

Possono accedere alla cessione del credito i contribuenti persone fisiche che sostengono le spese per interventi rientranti nei seguenti bonus edilizi:

  • Superbonus 110% (nei casi ancora ammessi);
  • Ecobonus ordinario;
  • Bonus ristrutturazioni;
  • Sismabonus;
  • Bonus facciate (solo per spese sostenute fino al 2022).

È tuttavia necessario che:

  • il credito sia maturato legittimamente;
  • siano presenti tutti i documenti probatori richiesti dalla normativa;
  • la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia trasmessa nei termini previsti (di norma entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa).

3. Limiti alla cedibilità nel 2025

A partire dal D.L. n. 11/2023, la cessione del credito è ammessa solo in presenza di spese sostenute e comunicate prima di specifiche scadenze (in particolare il 17 febbraio 2023 per il Superbonus salvo eccezioni). Tuttavia, per i crediti già formatisi e comunicati correttamente, i privati possono ancora:

  • cedere il credito una volta (prima cessione libera);
  • usufruire di eventuali ulteriori cessioni “qualificate” verso soggetti autorizzati (banche, assicurazioni, società controllate).

Le nuove detrazioni non possono più essere cedute, salvo nei casi specifici previsti per immobili in zone sismiche, edilizia popolare, o lavori avviati entro le scadenze normativamente previste.


4. Adempimenti a carico del privato cedente

Il soggetto privato che intende cedere il credito deve:

  • essere titolare del diritto alla detrazione;
  • disporre della documentazione completa relativa agli interventi (titolo edilizio, fatture, bonifici parlanti, APE, asseverazioni tecniche, visto di conformità);
  • trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito attraverso i canali telematici, anche per il tramite di un intermediario abilitato;
  • fornire al cessionario una dossier documentale conforme a tutela della validità del credito stesso.

5. Considerazioni conclusive

Sebbene il legislatore abbia progressivamente ristretto la possibilità di cessione del credito, i soggetti privati che hanno maturato crediti legittimi nei termini di legge possono ancora cederli secondo le modalità previste. Tuttavia, è fondamentale che tali operazioni siano supportate da documentazione adeguata e sottoposte a verifiche preventive, anche in considerazione dei profili di responsabilità solidale previsti in capo ai cessionari.

Un’attenta consulenza tecnico-fiscale rappresenta, oggi più che mai, un elemento imprescindibile per garantire la regolarità e la sicurezza dell’operazione.

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