Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
Alla luce dei numerosi chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate e da recenti pronunce della Corte di Cassazione, è sempre più evidente quanto la precisione formale e la tracciabilità dei flussi finanziari siano elementi imprescindibili per la corretta fruizione dei bonus edilizi, tanto sotto il profilo fiscale quanto penale. L’emissione tempestiva delle fatture, la corretta imputazione temporale dei bonifici, la disponibilità di un titolo edilizio idoneo e l’effettiva esecuzione dei lavori rappresentano presupposti essenziali e inscindibili.
1. Pagamenti e fatture prima della SCIA o CILAS: quando sono validi
È pacificamente ammesso, secondo la circolare n. 13/E del 2019, che alcune tipologie di spesa connesse ai bonus edilizi possano essere sostenute anche prima della presentazione della pratica edilizia (CILA, SCIA, PdC). In particolare, rientrano in questa categoria le spese per:
- progettazione e prestazioni professionali preliminari;
- perizie tecniche e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- imposte e tributi connessi alle autorizzazioni edilizie;
- acquisto di materiali.
Tuttavia, è fondamentale che tali spese siano strettamente riferibili a interventi agevolabili e che le relative fatture siano correttamente emesse come acconti, evitando qualsiasi indicazione che possa far presumere la conclusione dei lavori in assenza del necessario titolo edilizio.
2. Detrazione ammessa anche con lavori non ancora iniziati
Come chiarito da Eutekne e confermato dalla circolare n. 28/E del 2022 e dalla n. 17/E del 2023, la detrazione fiscale per bonus edilizi è riconosciuta al momento del pagamento per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, anche se i lavori non sono ancora stati avviati. Tuttavia, resta essenziale che:
- l’intervento sia realmente eseguito successivamente;
- il pagamento avvenga con bonifico parlante;
- la spesa ricada in un periodo di vigenza dell’agevolazione.
Questa impostazione tutela il contribuente nei casi di incertezza normativa sulle proroghe, ma richiede una scrupolosa documentazione del collegamento tra spesa e intervento effettivamente realizzato.
3. Rischi penali per crediti fittizi: l’orientamento della Cassazione
L’attenzione al rispetto delle regole non è solo fiscale, ma anche penale. La sentenza n. 40015/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di crediti d’imposta inesistenti, anche in assenza di compensazione, integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.). È sufficiente, infatti, la produzione di fatture false o riferite a lavori mai eseguiti per:
- indurre in errore il soggetto pubblico;
- ottenere un profitto illecito sotto forma di riconoscimento o cessione del credito;
- aggravare la posizione giuridica dell’autore, che rischia pene fino a 7 anni di reclusione.
Tale posizione, più severa rispetto all’ipotesi di indebita percezione (art. 316-ter c.p.), si giustifica con l’effetto distorsivo e fraudolento che simili condotte producono sull’ordinamento pubblico e sui meccanismi di sostegno fiscale.
4. Considerazioni conclusive
La corretta sequenza temporale tra pagamento, emissione fattura e presentazione del titolo edilizio, seppur articolata, è oggi ampiamente disciplinata da circolari, interpelli e prassi consolidate. È possibile sostenere alcune spese in anticipo, ma ciò richiede:
- una scrupolosa gestione della fatturazione;
- una puntuale rendicontazione della correlazione tra spesa e intervento;
- l’adozione di un atteggiamento prudenziale da parte di tecnici, fiscalisti e imprese.
Nel contesto attuale, ove l’Amministrazione finanziaria opera controlli sempre più mirati e in coordinamento con l’autorità giudiziaria, una minima irregolarità documentale può evolvere da errore formale a fattispecie penalmente rilevante. La trasparenza e la coerenza tra tutti i documenti coinvolti sono, quindi, non solo un requisito per il riconoscimento delle detrazioni, ma anche uno strumento di tutela contro sanzioni e contestazioni.

