Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
L’introduzione e la successiva evoluzione normativa dei crediti d’imposta cedibili, in particolare quelli derivanti da interventi edilizi agevolati (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, ecc.), ha sollevato rilevanti questioni interpretative in merito al trattamento fiscale delle eventuali plusvalenze realizzate in sede di cessione del credito da parte del beneficiario originario o di soggetti cessionari successivi.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso circolari e risposte a interpelli, ha progressivamente delineato un quadro applicativo volto a chiarire la natura reddituale di tali operazioni e il regime impositivo ad esse applicabile.
1. Natura della plusvalenza su cessione di credito
Si configura una plusvalenza quando il soggetto cessionario (persona fisica, impresa o altro ente) cede a sua volta il credito d’imposta a un corrispettivo superiore rispetto al prezzo di acquisto originario. Tale differenza positiva può integrare un provento fiscalmente rilevante, inquadrabile:
- come reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. l del TUIR) nel caso di soggetti non imprenditoriali;
- come provento ordinario d’impresa (art. 85 del TUIR) nel caso di operatori economici.
2. Trattamento fiscale per soggetti non imprenditori
Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, che acquistano un credito d’imposta da un terzo e lo cedono successivamente a un valore maggiore, l’eventuale differenza attiva non costituisce di per sé reddito imponibile, qualora l’operazione non abbia carattere speculativo o sistematico.
In linea generale, in assenza di un intento lucrativo reiterato o organizzato, la cessione del credito non genera tassazione della plusvalenza. Tuttavia, laddove l’operazione si configuri come attività abituale o professionale, il reddito può essere attratto nella categoria dei redditi diversi, con tassazione ordinaria IRPEF.
3. Trattamento fiscale per soggetti titolari di reddito d’impresa
Per i soggetti passivi IRES o titolari di reddito d’impresa (es. società, imprese individuali, banche, intermediari finanziari), la plusvalenza da cessione del credito rappresenta un provento imponibile, da rilevare ai fini:
- dell’imponibile IRES (art. 85, comma 1, lett. a e b del TUIR);
- dell’imponibile IRAP, in quanto rappresenta un componente positivo di reddito.
Il valore di realizzo (corrispettivo incassato) sarà pertanto confrontato con il valore contabile del credito (generalmente pari al prezzo di acquisto), e l’eventuale differenza attiva sarà imputata a conto economico e assoggettata a tassazione secondo le aliquote ordinarie.
4. Cessione con sconto in fattura e successiva rivendita
Nel caso in cui il fornitore maturi un credito tramite sconto in fattura e lo ceda successivamente a un valore maggiore, il guadagno generato costituisce ordinario ricavo d’impresa. È quindi soggetto a tassazione sia ai fini IRES che IRAP, secondo le modalità contabili ordinarie.
Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di una componente positiva che concorre alla formazione del reddito, senza possibilità di esenzione, fatta salva la disciplina di eventuali regimi fiscali speciali (es. forfettario, semplificato).
5. Considerazioni conclusive
La cessione dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, specie in un mercato secondario strutturato, può generare plusvalenze fiscalmente rilevanti, soprattutto per soggetti professionali e intermediari. È quindi necessario, in sede di pianificazione e redazione del bilancio, considerare l’impatto fiscale delle operazioni di acquisto e successiva cessionedei crediti, con particolare attenzione alla corretta contabilizzazione e alla determinazione del valore imponibile.
Per le persone fisiche, il rischio di attrazione a tassazione della plusvalenza sussiste in presenza di elementi di sistematicità o speculazione. In mancanza, la cessione può ritenersi fiscalmente neutra.

