Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
Nell’ambito della disciplina relativa alla cessione dei crediti d’imposta derivanti da interventi agevolati in materia edilizia (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione), assume crescente rilevanza la distinzione tra un credito certificato, corredato da comfort letter, e un credito non certificato. Tale differenziazione comporta riflessi rilevanti sia sul piano della valutazione del rischio fiscale, sia sotto il profilo della cedibilità e commerciabilità del credito stesso.
1. Credito certificato con comfort letter
Un credito si definisce certificato quando risulta supportato da un insieme di documenti e attestazioni previsti dalla normativa vigente, in particolare:
- Visto di conformità fiscale, ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020;
- Asseverazioni tecniche relative alla congruità delle spese e al rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali;
- Documentazione tecnica e amministrativa: titolo edilizio, computi metrici, APE, bonifici parlanti, contratti, ecc.
Quando a tale documentazione si aggiunge una comfort letter – ossia una dichiarazione scritta, sottoscritta da un soggetto tecnico o giuridico coinvolto nell’intervento (ad es. general contractor, asseveratore, consulente) – si intende offrire un ulteriore elemento di garanzia commerciale o di affidabilità del credito, anche se tale lettera non ha valore vincolante né incide sul piano della validità fiscale in senso stretto.
In questo contesto, la comfort letter integra la documentazione disponibile, ma non può sostituire gli atti certificativi richiesti dalla normativa tributaria. Il credito certificato con comfort letter, pertanto, si presenta come un credito formalmente valido, con un supporto documentale che ne rafforza la commerciabilità, soprattutto nei confronti di soggetti terzi cessionari (istituti bancari, SPV, piattaforme fintech).
2. Credito non certificato
Per credito non certificato si intende un credito d’imposta che, al momento della proposta di cessione, non è accompagnato dalle attestazioni formali previste dalla legge, in particolare:
- assenza del visto di conformità;
- assenza o incompletezza delle asseverazioni tecniche;
- mancanza di parte della documentazione tecnica e fiscale.
Tale credito, pur potenzialmente esistente, non è opponibile all’Amministrazione finanziaria in caso di controlli, e comporta per il cessionario un elevato rischio di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 121, comma 6 del D.L. 34/2020.
In assenza di certificazioni formali, l’eventuale esistenza di una comfort letter non assume valore probatorio sufficiente, né tutela il cessionario da eventuali responsabilità solidali. Il credito non certificato, quindi, è commercialmente meno appetibile e viene frequentemente sottoposto a verifiche di due diligence più approfondite o scambiato con una significativa riduzione di valore.
3. Confronto sintetico
| Profilo | Credito certificato con comfort letter | Credito non certificato |
|---|---|---|
| Presenza visto e asseverazioni | Sì | No / Parziale |
| Comfort letter | Presente (supporto documentale integrativo) | Talvolta presente, ma priva di efficacia sostitutiva |
| Valore fiscale | Alto – conforme alla normativa vigente | Basso – soggetto a rischio disconoscimento |
| Rischio per il cessionario | Ridotto, salvo dolo o colpa grave | Elevato – possibile responsabilità solidale |
| Commerciabilità del credito | Elevata – accettato da intermediari qualificati | Limitata – richiede verifica approfondita o sconti elevati |
4. Conclusioni
La distinzione tra credito certificato con comfort letter e credito non certificato è determinante nel processo di cessione dei crediti d’imposta. Solo il primo consente una valorizzazione economica piena, una riduzione del rischio fiscale e una maggiore accettabilità da parte dei soggetti finanziatori. Il secondo, in assenza di regolarizzazione, espone tutti i soggetti coinvolti a potenziali contenziosi e a recuperi d’imposta, rendendolo un’attività ad alto rischio operativo e reputazionale.
È pertanto raccomandabile, in ogni fase del processo, adottare una rigorosa procedura di validazione documentale, al fine di distinguere con chiarezza i crediti pienamente certificati da quelli ancora in fase istruttoria o privi dei requisiti formali.

