Crediti d’imposta da bonus edilizi: disciplina della seconda cessione nel 2025

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello

Il meccanismo della cessione dei crediti d’imposta generati dai bonus edilizi (Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, ecc.) ha subito nel tempo significative modifiche normative, tese a contrastare fenomeni fraudolenti e a rafforzare i controlli sui soggetti coinvolti. In questo contesto, particolare rilevanza assume la seconda cessione del credito, ossia il trasferimento del credito da un primo cessionario a un soggetto terzo.


1. Quadro normativo di riferimento

La seconda cessione è disciplinata dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, modificato da:

  • D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), che ha introdotto limiti al numero di cessioni consentite;
  • D.L. n. 13/2022 e n. 11/2023, che hanno definito con precisione i soggetti autorizzati a ricevere la seconda e terza cessione e stabilito le regole di tracciabilità.

Secondo le disposizioni attualmente vigenti, la prima cessione può avvenire liberamente da parte del beneficiario originario. La seconda cessione è invece soggetta a vincoli soggettivi.


2. Chi può ricevere un credito in seconda cessione

Dal 1° maggio 2022, e salvo proroghe o deroghe successivamente intervenute, la normativa prevede che la seconda (e le eventuali successive) cessioni possano avvenire esclusivamente a favore di soggetti vigilati, ovvero:

  • Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 del TUB;
  • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo ex art. 64 TUB;
  • Società quotate o controllate da società quotate, in possesso di specifici requisiti di affidabilità.

L’obiettivo del legislatore è garantire che il credito transiti solo tra soggetti dotati di adeguati sistemi di controllo e tracciabilità.


3. Modalità operative e obblighi documentali

Per procedere alla seconda cessione, è necessario:

  • che la prima cessione sia già stata accettata dal cessionario originario tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
  • che venga stipulato un contratto di cessione tra il primo cessionario e il nuovo soggetto abilitato;
  • che sia inviata apposita comunicazione telematica attraverso la “Piattaforma Cessione Crediti” dell’Agenzia delle Entrate;
  • che sia disponibile un fascicolo documentale completo a supporto del credito (documentazione urbanistica, fiscale, tecnica, visto, asseverazioni).

4. Controlli e responsabilità

La normativa prevede che il credito, anche in seconda cessione, possa essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di inesistenza o irregolarità, il credito è recuperato nei confronti del cessionario che non abbia agito con la dovuta diligenza (ex art. 121, comma 6).

Pertanto, i soggetti che ricevono il credito in seconda cessione devono effettuare verifiche sostanziali e formali sulla correttezza e completezza della documentazione, anche al fine di dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave.


5. Considerazioni conclusive

La possibilità di effettuare una seconda cessione del credito d’imposta rappresenta uno strumento di flessibilità e liquidità ancora operativo nel 2025, ma strettamente regolato. È riservata a soggetti vigilati, richiede una valutazione tecnica del rischio e impone l’adozione di procedure documentali rigorose.

Per gli operatori interessati (banche, assicurazioni, soggetti istituzionali), l’investimento in controlli interni e in strumenti di due diligence rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la validità e la sicurezza delle operazioni.

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