Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
Il Sismabonus Acquisti rappresenta una specifica declinazione dell’agevolazione fiscale prevista per la riduzione del rischio sismico degli edifici, introdotta dall’articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, e successivamente integrata da disposizioni del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Tale misura, rivolta agli acquirenti di unità immobiliari antisismiche, si configura come un credito d’imposta finalizzato a incentivare l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti secondo criteri di miglioramento sismico.
1. Finalità e contesto normativo
Il Sismabonus Acquisti si colloca all’interno della strategia nazionale di prevenzione e mitigazione del rischio sismiconelle aree classificate a maggiore pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3). La norma agevolativa intende promuovere la rigenerazione urbana e la sicurezza del patrimonio edilizio, incentivando l’acquisto di immobili nuovi e sicuri da parte di soggetti privati.
2. Ambito soggettivo e oggettivo
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, che acquistano immobili a uso abitativo.
Tipologia di immobili agevolati
L’agevolazione si applica all’acquisto di unità immobiliari:
- situate in zone sismiche 1, 2 o 3;
- derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione integrale, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione;
- completati entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
- con classificazione energetica e sismica migliorata, come risultante da asseverazioni tecniche.
3. Misura dell’agevolazione
Il beneficio consiste in una detrazione IRPEF del 75% o 85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, entro un limite massimo di spesa pari a € 96.000 per ciascuna unità. L’aliquota agevolata è pari a:
- 75% in caso di miglioramento di una classe di rischio sismico;
- 85% in caso di miglioramento di due o più classi.
Il credito d’imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
4. Requisiti e adempimenti
Per accedere al beneficio, è necessario che:
- l’intervento sia stato realizzato da un’impresa che provvede alla successiva vendita dell’immobile entro 30 mesi;
- sia presente una asseverazione tecnica relativa al miglioramento sismico;
- il preliminare e il rogito indichino esplicitamente che si tratta di un intervento rientrante nel Sismabonus Acquisti;
- sia acquisito il visto di conformità fiscale, da parte di un professionista abilitato;
- siano eseguite tutte le comunicazioni previste all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate, ove applicabili.
È possibile, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
5. Decorrenza e scadenze
La disciplina del Sismabonus Acquisti, salvo proroghe future, è applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, come stabilito dal quadro normativo vigente. Tuttavia, alcune disposizioni residuali possono trovare applicazione nel 2025, per interventi in corso d’opera già avviati e con titoli abilitativi validamente rilasciati.
6. Considerazioni conclusive
Il Sismabonus Acquisti rappresenta una misura fiscale strategica per favorire la diffusione di immobili antisismici, promuovere la sicurezza abitativa e incentivare il mercato immobiliare in chiave sostenibile. Il corretto accesso al beneficio richiede tuttavia un’attenta gestione documentale e fiscale, nonché una verifica tecnica puntuale in sede di progettazione e collaudo. Il ruolo del professionista abilitato, dell’impresa e del notaio risulta centrale per garantire la legittimità dell’agevolazione e prevenire contestazioni in sede di controllo.

