Il decreto “Salva spese” prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso. Ulteriormente, dal 1° gennaio 2024 per le spese sostenute da tale data al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 70% ed esclusivamente a condomìni, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, Onlus, Associazioni di volontariato e di promozione sociale. Dl 29 dicembre 2023, n. 212 Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco Premessa Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 29 dicembre 2023, n. 212, rubricato “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77” (cd. decreto “Salva spese”), il Governo ha varato una serie di misure importanti con riferimento ai bonus edilizi ormai in scadenza (come il cd. Superbonus che, come noto, dal 1° gennaio 2024 non esiste più nella sua originaria formulazione con aliquota di detrazione al 110%) e ad altri bonus edilizi ancora oggi in vigore. Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco Le principali novità del decreto “Salva spese” Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco Le principali linee di intervento del decreto “Salva spese” concernono: (i) la possibilità per alcuni contribuenti di continuare a usufruire dell’aliquota del 110% per le spese sostenute in relazione a bonus edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nel seguito, decreto Rilancio) a condizione che gli stessi interventi, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato avanzamento lavori pari ad almeno il 60%; (ii) l’introduzione di una deroga per tutti gli specifici interventi edilizi agevolati che, in caso di mancata ultimazione, non abbiano raggiunto le condizioni minime di efficientamento energetico richieste dall’articolo 119, comma 3, del Decreto Rilancio: per tali interventi viene previsto il divieto del recupero dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria; (iii) importanti novità con riferimento al cd. bonus barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Superbonus: contributo a fondo perduto a compensazione della riduzione dell’aliquota Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco In merito al primo punto oggetto di analisi, l’intento del legislatore risulta molto chiaro ed è finalizzato ad agevolare il passaggio dall’aliquota del 110%, prevista negli anni precedenti, a quella del 70%, prevista per l’anno d’imposta 2024. Tale possibilità, come già anticipato, riguarda una specifica categoria di contribuente e non vale per la generalità di essi. In particolare, è rivolta a tutti i beneficiari con reddito fino a euro 15.000, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis del decreto Rilancio, e riguarda un intervallo temporale ridotto poiché copre le spese sostenute, da tali contribuenti, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. In buona sostanza, il Governo, mediante modalità ancora da stabilire, erogherà a detti soggetti un contributo che coprirà la differenza tra il 70% (attuale agevolazione) e il 110% (agevolazione programmata dai beneficiari ad inizio lavori).Dunque, l’intervento può apprezzarsi per il tentativo di contribuire, mediante l’erogazione di un contributo, al sostenimento delle spese con la medesima aliquota programmata ad inizio lavori per le famiglie meno abbienti. Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco Disposizione “salva liti” su interventi Superbonus Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico | NT+ Fisco Con riferimento al secondo punto oggetto di analisi, la novità è contenuta nell’articolo 1, comma 1, del Decreto Salva Spese, e riguarda l’esclusione del recupero da parte dell’agenzia delle Entrate di alcune tipologie di lavori che, in caso di mancata ultimazione, non hanno raggiunto gli standard di efficienza energetica, richiesti dall’articolo 119, comma 3, del Decreto Rilancio, necessari per usufruire dell’agevolazione (“Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’ interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”). Tuttavia, questa salvaguardia opera al verificarsi, contemporaneamente, delle seguenti condizioni:– si deve trattare di un intervento “Superbonus” (110% o 90%);– dev’essere esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;– l’opzione deve aver riguardato uno o più Sal (Stato avanzamento lavori) effettuati entro il 31 dicembre 2023 (si ritiene anche se materialmente redatti ad inizio 2024).Di conseguenza, dalla lettura del testo emerge che nessuna deroga alla conclusione dei lavori riguarda chi ha optato per la detrazione: la salvaguardia opera solamente in caso di esercizio dell’opzione alternativa alla detrazione. Rimangono fuori da ogni tipo di salvaguardia i cd. bonus minori diversi dal Superbonus. Inoltre, la disposizione fa salva l’applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, con riferimento alla mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione in commento. Si tratta, pertanto, di tutte le condizioni soggettive, oggettive e documentali su cui si basa la spettanza dell’agevolazione fiscale. Andrà, in ogni caso, dimostrato che, sebbene l’interruzione dei lavori non