Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
Nel contesto della normativa sui bonus edilizi, il meccanismo della compensazione dei crediti d’imposta rappresenta una delle modalità principali di fruizione degli incentivi, alternativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura. La compensazione avviene tramite modello F24 e consente al beneficiario di abbattere il proprio debito fiscale utilizzando il credito maturato a seguito di lavori edilizi agevolati. Il presente articolo fornisce un quadro dettagliato e aggiornato delle imposte e contributi compensabili con tali crediti, in base alla disciplina vigente nel 2025.
1. Riferimenti normativi
Il regime della compensazione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi è regolato principalmente da:
- Articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020;
- Articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in materia di compensazione nel modello F24;
- Provvedimenti attuativi e circolari dell’Agenzia delle Entrate, che disciplinano le modalità operative e le limitazioni.
La compensazione può avvenire solo a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, in quote annuali stabilite dalla normativa del singolo bonus.
2. Imposte e contributi compensabili
I crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi (Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, ecc.) possono essere utilizzati in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di una vasta gamma di tributi e contributi, tra cui:
✅ Tributi erariali
- IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
- IRES (Imposta sul reddito delle società)
- IVA
- Imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali
- Addizionali regionali e comunali all’IRPEF
✅ Contributi previdenziali e assistenziali
- Contributi INPS per dipendenti, autonomi e collaboratori
- Contributi INAIL (premi assicurativi)
- Contributi per enti di previdenza privati, se ammessi alla compensazione tramite F24
✅ Altre entrate
- Ritenute d’acconto su lavoro autonomo e dipendente
- Accise e tributi doganali
- Tributi locali riscossi tramite F24, ove previsto
3. Modalità operative
La compensazione del credito avviene mediante presentazione del modello F24 telematico, con l’indicazione del codice tributo specifico attribuito dall’Agenzia delle Entrate per ciascun bonus. Alcuni esempi di codici tributo:
| Bonus | Codice tributo (quota annuale) |
|---|---|
| Superbonus 110% | 6921 – 6924 (per le 4 rate) |
| Bonus ristrutturazioni | 6890 |
| Ecobonus | 6891 |
| Sismabonus | 6892 |
Il credito può essere utilizzato dal giorno successivo alla comunicazione di accettazione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di cessione, oppure direttamente dal contribuente in dichiarazione.
4. Limiti e controlli
La normativa prevede alcuni limiti e condizioni per la compensazione dei crediti edilizi:
- Il credito deve essere disponibile e utilizzabile secondo le scadenze previste;
- È obbligatorio l’utilizzo del canale telematico Entratel o Fisconline;
- In caso di compensazione indebita, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero del credito maggiorato di interessi e sanzioni;
- Non è ammessa la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, senza il preventivo apposizione del visto di conformità.
5. Conclusioni
La compensazione nel modello F24 rappresenta un meccanismo efficace e sicuro per la fruizione dei bonus edilizi, particolarmente utile per contribuenti che intendono abbattere il proprio carico fiscale in autonomia, senza cedere il credito. Tuttavia, è fondamentale operare in piena conformità con la normativa vigente, predisponendo una documentazione adeguata e verificando puntualmente la disponibilità del credito e la correttezza dei codici tributo utilizzati.

