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Cessione crediti2 min di lettura·18 giugno 2024

Nuove Regole sulla Compensazione dei Crediti in Presenza di Ruoli Scaduti: Le Novità dal 1° Luglio 2024

*Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella* Con l’introduzione dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006, recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e sostituito dall’art. 4 comma 2 del DL 39/2024, sono entrate in

Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella

Con l’introduzione dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006, recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e sostituito dall’art. 4 comma 2 del DL 39/2024, sono entrate in vigore nuove restrizioni in materia di compensazione fiscale in presenza di debiti scaduti. Dal 1° luglio 2024, sarà infatti vietata la compensazione per i contribuenti con ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione, per un importo complessivo superiore a 100.000 euro, salvo il caso di sospensione giudiziale o amministrativa in corso.

I Dettagli del Divieto di Compensazione

A partire dal 1° luglio 2024, il nuovo divieto di compensazione si applicherà senza limiti di importo per i crediti del contribuente, creando una novità rispetto alla normativa precedente. Se il contribuente possiede ruoli scaduti per un totale superiore a 100.000 euro (che siano singoli o cumulati), non sarà possibile utilizzare eventuali crediti in compensazione, nemmeno per importi eccedenti la soglia del debito.

Un esempio chiarisce l’applicazione della norma: nel caso in cui un contribuente abbia un debito iscritto a ruolo scaduto pari a 120.000 euro e un credito compensabile di 150.000 euro, il nuovo divieto impedisce la compensazione dell’eccedenza di 30.000 euro, finché il debito non viene estinto.

Confronto con Altri Divieti di Compensazione

Il nuovo divieto di compensazione introdotto dal DL 223/2006 si differenzia dal divieto previsto dall’art. 31 del DL 78/2010, che prevede una soglia di iscrizioni a ruolo superiore a 1.500 euro. Inoltre, si distingue dal divieto disciplinato dall’art. 121 comma 3-bis del DL 34/2020, introdotto dall’art. 4 comma 1 del DL 39/2024, che impone un limite di iscrizioni a ruolo superiore a 10.000 euro per la compensazione dei crediti derivanti da detrazioni edilizie. Quest’ultima disposizione, tuttavia, richiederà l’emanazione di un regolamento attuativo per la sua completa operatività.

Riduzione Parziale del Debito per Consentire la Compensazione

In base alla nuova norma, resta possibile per il contribuente effettuare un pagamento parziale al fine di abbassare il debito iscritto a ruolo al di sotto della soglia di 100.000 euro. In questo modo, il contribuente potrà ripristinare la possibilità di compensare eventuali crediti disponibili, pur continuando a mantenere obblighi parziali in sospeso.

Le nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti introdotte dal DL 223/2006, aggiornato con la Legge di Bilancio 2024, rappresentano un passo importante verso un controllo più rigoroso delle compensazioni fiscali in presenza di ruoli scaduti. Queste misure richiedono una gestione attenta delle posizioni debitorie, specialmente per i contribuenti con importi significativi iscritti a ruolo.

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