Crediti d’imposta da bonus edilizi: disciplina della seconda cessione nel 2025
*Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello* Il meccanismo della cessione dei crediti d’imposta generati dai bonus edilizi (Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, ecc.) ha subito nel tempo signi
Articolo a cura del Dott. Giovanni Minella e del Dott. Gabriele Panariello
Il meccanismo della cessione dei crediti d’imposta generati dai bonus edilizi (Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, ecc.) ha subito nel tempo significative modifiche normative, tese a contrastare fenomeni fraudolenti e a rafforzare i controlli sui soggetti coinvolti. In questo contesto, particolare rilevanza assume la seconda cessione del credito, ossia il trasferimento del credito da un primo cessionario a un soggetto terzo.
1. Quadro normativo di riferimento
La seconda cessione è disciplinata dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, modificato da:
Secondo le disposizioni attualmente vigenti, la prima cessione può avvenire liberamente da parte del beneficiario originario. La seconda cessione è invece soggetta a vincoli soggettivi.
2. Chi può ricevere un credito in seconda cessione
Dal 1° maggio 2022, e salvo proroghe o deroghe successivamente intervenute, la normativa prevede che la seconda (e le eventuali successive) cessioni possano avvenire esclusivamente a favore di soggetti vigilati, ovvero:
L’obiettivo del legislatore è garantire che il credito transiti solo tra soggetti dotati di adeguati sistemi di controllo e tracciabilità.
3. Modalità operative e obblighi documentali
Per procedere alla seconda cessione, è necessario:
4. Controlli e responsabilità
La normativa prevede che il credito, anche in seconda cessione, possa essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di inesistenza o irregolarità, il credito è recuperato nei confronti del cessionario che non abbia agito con la dovuta diligenza (ex art. 121, comma 6).
Pertanto, i soggetti che ricevono il credito in seconda cessione devono effettuare verifiche sostanziali e formali sulla correttezza e completezza della documentazione, anche al fine di dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave.
5. Considerazioni conclusive
La possibilità di effettuare una seconda cessione del credito d’imposta rappresenta uno strumento di flessibilità e liquidità ancora operativo nel 2025, ma strettamente regolato. È riservata a soggetti vigilati, richiede una valutazione tecnica del rischio e impone l’adozione di procedure documentali rigorose.
Per gli operatori interessati (banche, assicurazioni, soggetti istituzionali), l’investimento in controlli interni e in strumenti di due diligence rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la validità e la sicurezza delle operazioni.
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